Dal punto fiduciale al verbale di cantiere: il rischio è nei dettagli.
Rilievi, confini, catasto, pratiche edilizie, stime, sicurezza e direzione lavori richiedono una copertura coerente con gli incarichi realmente firmati.
Il lavoro del geometra può passare dalla riconfinazione al DOCFA, dalla verifica dello stato legittimo al computo, fino alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza. Una descrizione generica come “consulenza tecnica” non fotografa questo perimetro: la polizza va letta prestazione per prestazione.
Le attività da dichiarare senza scorciatoie
Occorre ricostruire la percentuale di fatturato generata da rilievi e topografia, catasto, progettazione, pratiche edilizie, perizie e stime, amministrazione, sicurezza e cantiere. Vanno inoltre segnalati incarichi giudiziari, asseverazioni, attività per enti pubblici e prestazioni svolte con altri professionisti.
Il dato preciso di fatturato misura la dimensione dello studio; valore e tipologia delle opere misurano invece la severità potenziale. Servono entrambi.
Rilievi, confini e pratiche catastali
Un errore nell'inquadramento, nell'individuazione dei vertici, nella restituzione o nella lettura degli atti può produrre contestazioni su confini, superfici e trasferimenti. Pregeo e DOCFA non esauriscono la verifica: catasto, titolo edilizio e stato dei luoghi rispondono a funzioni diverse e non devono essere confusi.
Quando l'incarico comprende frazionamento, riconfinazione o aggiornamento catastale, è utile conservare monografie, libretti, elaborazioni, accessi agli atti e criteri adottati. La tracciabilità tecnica aiuta anche nella gestione di una richiesta di risarcimento.
Stato legittimo, conformità e asseverazioni
Una difformità non rilevata o una dichiarazione non coerente con i titoli può incidere su compravendita, finanziamento o lavori successivi. Le asseverazioni richiedono particolare attenzione: sanzioni, costi per correggere la pratica e danni patrimoniali al cliente non sono automaticamente la stessa cosa né hanno necessariamente la stessa copertura.
Perizie, stime e consulenze tecniche
Il valore può dipendere da consistenza, comparabili, stato manutentivo, diritti reali, servitù e regolarità documentale. Una relazione estimativa deve rendere leggibili fonti, metodo e limiti. Per CTU, CTP, perizie giurate o attività con finalità creditizie conviene verificare che la prestazione sia compresa e che non operino esclusioni specifiche.
Progettazione, sicurezza e direzione lavori
Computi incompleti, interferenze, varianti, mancata segnalazione di difformità o carenze nella documentazione di sicurezza possono generare danni economici e, nei casi più gravi, danni a persone. Per CSP e CSE va verificato il perimetro assicurato, insieme a collaboratori, responsabilità solidale e spese di difesa.
| Prestazione | Possibile contestazione | Verifica assicurativa |
|---|---|---|
| Rilievo e confini | Errata individuazione, superficie o restituzione | Attività dichiarata e retroattività |
| Catasto e pratiche | Incoerenza documentale o ritardo | Danni patrimoniali e sanzioni al cliente |
| Stime e perizie | Valore o consistenza contestati | Finalità e tipo di incarico compresi |
| Cantiere e sicurezza | Difformità, varianti, omissioni o infortunio | Massimale, difesa, responsabilità solidale |
Claims made e pratiche che riemergono
Una vecchia pratica può essere contestata anni dopo, magari durante una vendita o una nuova ristrutturazione. In una polizza claims made contano la data della prima richiesta, la retroattività e l'assenza di circostanze note non dichiarate. PEC, contestazioni informali e richieste di rifacimento vanno analizzate prima di sostituire la copertura.
Massimale: non guardare soltanto il fatturato
Il massimale va rapportato al maggiore incarico, al valore delle opere, alla presenza di danni corporali, alla concentrazione dei clienti e agli incarichi in corso. Vanno letti anche aggregato annuo, franchigia, sottolimiti e regole sulle spese legali.
Checklist per l'analisi
- Fatturato annuo preciso e ripartizione per attività.
- Valore medio e massimo delle opere o dei beni stimati.
- Incarichi di progettazione, DL, CSP/CSE e asseverazione.
- Attività catastali, topografiche, giudiziarie o estimative.
- Collaboratori, associazioni temporanee e responsabilità solidale.
- Sinistri, contestazioni e continuità della retroattività.
Per il quadro contrattuale leggi la guida completa alla RC professionale dei tecnici.
Fonti
- D.P.R. 137/2012 - Gazzetta Ufficiale
- Condizioni RC Professionale Area Tecnica, edizione 10/2023.
- Questionario RC Professioni Tecniche
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